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Come si elegge il Presidente della Repubblica Italiana?

Oggi iniziano le votazioni per l’elezione del 13° Presidente della Repubblica Italiana, la massima carica istituzionale del nostro paese. La procedura per la sua elezione è molto complessa ed è regolata dall’articolo 83 della nostra costituzione.

Articolo 83 della Costituzione

Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri [cfr. artt. 55 c.2, 85].
All’elezione partecipano tre delegati per ogni Regione [cfr. art. 85 c.2] eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d’Aosta ha un solo delegato [cfr. II].
L’elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell’assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.

Il Presidente della Repubblica che è il capo dello stato, viene eletto dal parlamento in seduta comune a cui si aggiungono 3 delegati per ogni regione (scelti dai consigli regionali), fatta eccezione per la Valle d’Aosta che ne esprime uno solo.

Fino a quando non verrà eletto il nuovo parlamento, l’assemblea che elegge il Presidente della Repubblica è composto da 1.009 membri: 630 deputati, 321 senatori (inclusi i senatori a vita) e 58 delegati regionali.

Dopo l’elezione del nuovo parlamento entrerà in vigore la riforma costituzionale approvata nel settembre 2020, da quel momento in poi l’elezione del capo dello stato avverrà con 630 deputati e 100 senatori.

L’articolo 83 della Costituzione spiega che per questo tipo di elezione il voto è segreto e il nuovo presidente sarà eletto con una maggioranza qualificata dei due terzi dell’assemblea. Se tale maggioranza non viene raggiunta, si procede ad una nuova votazione. Dopo i primi tre scrutini se ancora non si riesce ad eleggere un candidato, diventa sufficiente la maggioranza assoluta.

Durante la seduta comune che si terrà a Palazzo Chigi non sono ammessi interventi volti a proporre candidature o a esprimere dichiarazioni di voto. Lo scrutinio avviene in seduta pubblica. Allo spoglio procede il presidente della camera (in quanto presidente del parlamento in seduta comune) che da lettura di tutte le schede, tranne quelle identificabili come nulle. Per prassi si considerano “dispersi” i voti ai quei candidati che raccolgano un numero di preferenze inferiore a due.

La seduta per l’elezione del presidente della repubblica è unica. Ciò significa che finché non viene eletto il successore al Quirinale l’assemblea non si scioglie. Ma tra una votazione e l’altra sono previste delle interruzioni. Ciò anche per favorire il dialogo tra i partecipanti al voto e trovare un accordo su un possibile candidato. La durata media di ciascuno scrutinio è pari a circa quattro ore e mezzo secondo i dati della camera.

Tra gli 11 Presidenti della Repubblica eletti l’unico ad essere stato eletto per un secondo mandato è stato Giorgio Napolitano nel 2013. Raramente si riesce a scegliere il nuovo presidente entro primi tre scrutini. Gli unici due casi di questo tipo sono stati Francesco Cossiga nel 1985 e Carlo Azeglio Ciampi nel 1999. L’elezione più lunga invece è stata quella di Giovanni Leone nel 1971 che ha richiesto ben 23 votazioni.

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